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ISTITUZIONE TEMPORANEA DELL’ISOLA PEDONALE NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI SU CORSO PRINCIPE UMBERTO – VIA CAPPELLA – VIA GESUMUNNO – VIA TENENTE LEONE – PIAZZA ALDO MORO – LARGO VITTORIO VENETO E LARGO XXIV MAGGIO – DAL 2 LUGLIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022.

si avvisa la cittadinanza che con l’Ordinanza n. 13 R.G. del 29/06/2022 si è provveduto all’istituzione temporanea dell’Isola Pedonale, e la chiusura al traffico veicolare, con divieto di sosta e transito a tutte le categorie di veicoli a motore e animali, su Corso Principe Umberto, Via Cappella, Via Gesumunno, Via Tenente Leone, Piazza Aldo Moro,Largo Vittorio Veneto e Largo XXIV maggio, dal 2 luglio 2022 al 31 luglio 2022, nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 21:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.

in allegati il testo dell’Ordinanza

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Avviso cessazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 e superamento graduale dell’obbligo del Green pass

AVVISO cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e superamento graduale dell’obbligo del “Green pass”
Si informano i cittadini che, come stabilito dal decreto legge n.24 del 24/03/2022, dal 1° aprile 2022 cessa lo stato di emergenza sanitaria dal COVID-19 ed è previsto il superamento graduale dell’obbligo di certificazione verde “Green pass” e dell’uso delle mascherine, come di seguito indicato:
GREEN PASS BASE
Il Green pass base (quello rilasciato a seguito di vaccinazione o di guarigione da COVID-19 o a seguito di tampone negativo) è ancora necessario dal 01/04/2022 sino al 30/04/2022 solo per le seguenti attività/servizi e per i seguenti mezzi di trasporto:
– ristoranti e bar al chiuso (al tavolo e al banco); mense e catering continuativo;
– concorsi pubblici;
– corsi di formazione pubblici e privati;
– partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;
– aerei;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni         a lunga       percorrenza (Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità);
– autobus interregionali e autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Dal 1° maggio 2022 il Green Pass non sarà più necessario.
GREEN PASS RAFFORZATO
Il Green pass rafforzato (quello rilasciato a seguito di vaccinazione o di guarigione da COVID-19) è ancora necessario dal 01/04/2022 sino al 30/04/2022 solo per l’accesso ai seguenti servizi al chiuso:
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto e centri benessere;
– convegni e congressi;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi;
– feste conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi assimilati;
– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
– partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Dal 1° maggio 2022 il Green Pass non sarà più necessario.
Il Green pass rafforzato  invece sarà ancora necessario dal 01/04/2022 sino al 31/12/2022 per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.
OBBLIGO DI USO DELLE MASCHERINE
Fino al 30 aprile obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso:
a)      per l’accesso ai mezzi di trasporto:
1.      aerei;
2.      navi e traghetti interregionali;
3.      treni interregionali (intercity, intercity notte e Alta velocità);
4.      autobus interregionali, a noleggio con conducente;
5.      mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) o regionale  e mezzi di trasporto scolastico di studenti di primaria, secondaria di primo e secondo grado.
b)      per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono:
1.      sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche;
2.      locali di intrattenimento e musica dal vivo, sale da ballo, discoteche;
3.      eventi e competizioni sportive (es. stadi).
Fino al         30 di aprile rimane l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro e in tutti gli altri luoghi al chiuso.
Dal 1° aprile 2022 dunque l’accesso agli uffici comunali da parte degli utenti è consentito senza Green pass ma resta l’obbligo di indossare la mascherina sino al 30 aprile 2022.
OBBLIGO DI QUARANTENA
Dal 1° aprile 2022:
Rimane isolato a casa fino all’accertamento (con effettuazione di un tampone rapido o molecolare presso centri abilitati) della guarigione solo chi ha contratto il virus;
Chi ha avuto un contatto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’auto-sorveglianza per 10 giorni con obbligo di indossare la mascherina FFP2 e il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.
Quarantena uguale per tutti, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no.
Si ricorda che:
Il Green pass base è rilasciato a chi:
●        si è sottoposto a vaccinazione;
●        è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
●        è guarito da covid-19 da non più di sei mesi.
Il Green pass rafforzato è rilasciato a chi:
●        si è sottoposto a vaccinazione;
●        è guarito da covid-19 da non più di sei mesi.

In allegati é riportato il testo dell’avviso

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Chiave veicolo Fiat smarrita

Si avvisa la cittadinanza che in data 24/02/2022  su Corso Dauno Irpino è stata rinvenuta la chiave  di un veicolo FIAT.

Per la restituzione,rivolgersi al Servizio di Polizia Locale.

Accesso dei cittadini e utenti agli sportelli/uffici comunali dal 1 febbraio 2022 al 31 marzo 2022

Si informano i cittadini che, come stabilito dall’art. 3 del decreto legge n.1 del 7/01/2022 e dal D.P.C.M. del 21/01/2022, dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022:
l’accesso agli uffici comunali da parte degli utenti è consentito esclusivamente alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 – Green pass base.
Il Green pass base è rilasciato a chi:
● si è sottoposto a vaccinazione;
● è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
● è guarito da covid-19 da non più di sei mesi.
Per l’accesso agli uffici comunali non sono richieste certificazioni verdi COVID-19 per i minori di anni 12 e per i soggetti esenti.
Il personale comunale incaricato è tenuto a verificare che l’accesso agli uffici comunali avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge.
Il mancato rispetto di quanto prescritto dall’art. 9bis del D.L. 22/04/2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17/06/2021, n. 87, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
Sul sito, al link:
https://www.comune.rocchettasantantonio.fg.it/rocchettasa/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/257 è pubblicata ed è accessibile l’informativa sul trattamento dei dati per il controllo del possesso del green pass base.

L’interessato può rivolgersi al Responsabile del Servizio di protezione dei dati personali (GDPR –
DPO) del titolare, ai sotto indicati punti di contatto:
-mail: consulenza@entionline.it – PEC: professionisti@pec.ncpg.it – Tel.: 0376 803074

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Coronavirus- Cosa fare in caso di comparsa di sintomi da COVID 19 o Contatti stretti con persone positive.

Con un decreto-legge del 29 dicembre il Governo emana nuove misure di contenimento dell’epidemia: in particolare è esteso l’uso del Green pass rafforzato e vi sono nuove regole per la quarantena, precisate dalla circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Green Pass rafforzato è necessario per:

  • alberghi e strutture ricettive
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
  • sagre e fiere
  • centri congressi
  • servizi di ristorazione all’aperto
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto
  • mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene per contatto stretto con un caso positivo

Dal 31 dicembre 2021, si osservano le seguenti regole.

1. Nessuna quarantena ma autosorveglianza per le persone che:

  • hanno ricevuto il richiamo (terza dose o booster)
  • hanno ricevuto la dose di completamento del ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi (120 giorni)
  • sono guarite da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 4 mesi (120 giorni).

Per 10 giorni queste persone hanno obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.
Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatiche, al quinto giorno dal contatto, devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati. In tal caso occorre inviare l’esito all’ASL anche in modalità elettronica.

2. Quarantena di 5 giorni con tampone al termine del periodo per le persone che:

  • hanno ricevuto la dose di completamento del ciclo vaccinale primario da oltre 4 mesi (più di 120 giorni)
  • sono guarite da infezione da SARS-CoV-2 da oltre 4 mesi (più di 120 giorni).

3. Quarantena di 10 giorni con tampone al termine del periodo o di 14 giorni senza tampone per le persone che non sono vaccinate.

Contatto a basso rischio

Le persone che hanno avuto un contatto a basso rischio (per esempio, per meno di 15 minuti) con un caso positivo non sono tenute alla quarantena se al momento del contatto indossavano la mascherina chirurgica o FFP2.

Isolamento per le persone contagiate

  • Le persone che contraggono infezione e che hanno ricevuto la dose di richiamo o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi (120 giorni) sono tenute a un isolamento di 7 giorni con tampone antigenico o molecolare al termine del periodo.
  • Le persone che non hanno completato il ciclo, lo hanno completato da oltre 4 mesi o non sono vaccinate sono tenute a un isolamento di 10 giorni con tampone al termine del periodo.

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